Art. 18 LFus dal 2023

Art. 18 Sezione 5: Decisione di fusione e iscrizione nel registro di commercio Decisione di fusione
1 L’organo superiore di direzione o di amministrazione delle societ di capitali, delle societ cooperative e delle associazioni deve sottoporre il contratto di fusione all’assemblea generale per decisione. Occorrono le seguenti maggioranze: (1)
2 Per le societ in nome collettivo o in accomandita, il contratto di fusione necessita dell’approvazione di tutti i soci. Il contratto di societ può tuttavia disporre che è sufficiente l’approvazione di tre quarti dei soci.
3 Qualora una societ in accomandita per azioni assuma un’altra societ , oltre alle maggioranze di cui al capoverso 1 lettera a occorre l’approvazione scritta di tutti i soci illimitatamente responsabili.
4 Se, a seguito dell’assunzione di una societ anonima o di una societ in accomandita per azioni ad opera di una societ a garanzia limitata, è introdotto un obbligo di effettuare versamenti suppletivi o di fornire altre prestazioni personali, occorre l’approvazione di tutti gli azionisti interessati.
5 Se il contratto di fusione prevede semplicemente un’indennit , la decisione di fusione necessita dell’approvazione del 90 per cento almeno dei soci della societ trasferente titolari di un diritto di voto.
6 Qualora la fusione comporti una modifica dello scopo sociale per i soci della societ trasferente e, in virtù di disposizioni legali o statutarie, per modificare tale scopo occorra una maggioranza diversa da quella necessaria per la decisione di fusione, quest’ultima decisione deve soddisfare le due esigenze relative alla maggioranza.
(1) (2)(2) Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della societ a garanzia limitata; adeguamento del diritto della societ anonima, della societ cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545).
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