Art. 18 OLL1 dal 2023

Art. 18 Sezione 2: Pause e periodi di riposo Pause
(art. 15 e 6 cpv. 2 LL)
1 Le pause possono essere stabilite in modo uniforme o differenziato per i singoli lavoratori o gruppi di lavoratori.
2 Le pause devono essere fissate in modo da dividere a met il tempo di lavoro. Un periodo di lavoro di una durata superiore a cinque ore e mezzo prima o dopo una pausa d diritto a pause supplementari conformemente all’articolo 15 della legge.
3 Le pause di una durata superiore a mezz’ora possono essere frazionate.
4 Nel caso di orari di lavoro flessibili, la durata delle pause è calcolata sulla base della media della durata giornaliera del lavoro.
5 È posto di lavoro ai sensi dell’articolo 15 capoverso 2 della legge, qualsiasi luogo nell’azienda o fuori dell’azienda, ove il lavoratore deve stare per eseguire il lavoro assegnatogli.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.