LL Art. 17e -

Einleitung zur Rechtsnorm LL:



Art. 17e LL dal 2023

Art. 17e Legge sul lavoro (LL) drucken

Art. 17e Altri provvedimenti in caso di lavoro notturno (1)

1 Se richiesto dalle circostanze, il datore di lavoro che occupa regolarmente personale durante la notte é obbligato a prevedere altri adeguati provvedimenti a tutela dei lavoratori, segnatamente per quanto concerne la sicurezza degli spostamenti per recarsi al lavoro, l’organizzazione del trasporto, le possibilit di riposarsi e di alimentarsi nonché la cura dei figli.

2 Le autorit competenti possono subordinare a oneri adeguati i permessi concernenti la durata del lavoro.

(1) Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1569; FF 1998 978).

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