Legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD) Art. 17d

Zusammenfassung der Rechtsnorm LIFD:



Art. 17d LIFD dal 2025

Art. 17d Legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD) drucken

Art. 17d (1) Imposizione proporzionale

Se il contribuente non aveva domicilio o dimora fiscale in Svizzera durante l’intero periodo tra l’acquisto e la nascita del diritto d’esercizio delle opzioni di collaboratore bloccate (art. 17b cpv. 3), i vantaggi valutabili in denaro risultanti da tali opzioni sono imponibili proporzionalmente al rapporto tra l’intero periodo e il periodo effettivamente trascorso in Svizzera.

(1) Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2010 sull’imposizione delle partecipazioni di collaboratore, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3259; FF 2005 495).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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