Art. 17d LL dal 2023

Art. 17d lavoro notturno (1)
Nella misura del possibile, il datore di lavoro deve trasferire il lavoratore giudicato inidoneo al lavoro notturno per motivi di salute a un lavoro diurno analogo, per il quale é idoneo.
(1) Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 1998, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1569; FF 1998 978).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.