Art. 179 CCS dal 2022

Art. 179 6. Modificazione delle circostanze (1)
1 Il giudice, ad istanza di un coniuge, adatta le misure alle nuove circostanze e se non sono più giustificate le revoca. Le disposizioni sulla modificazione delle circostanze in caso di divorzio si applicano per analogia. (2)
2 Se i coniugi tornano a convivere, le misure ordinate per la vita separata decadono, eccetto la separazione dei beni e le misure di protezione del figlio.
(1) Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118; FF 1996 I 1).(2) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013 (Autorit parentale), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 357; FF 2011 8025).
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