Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) Art. 179

Zusammenfassung der Rechtsnorm OETV:



Art. 179 OETV dal 2025

Art. 179 Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) drucken

Art. 179 Disposizioni speciali per ciclomotori di cui all’articolo 18 lettera a Peso a vuoto, trasmissione, ruote, freni, equipaggiamento

1 Il peso a vuoto senza conducente non deve superare 65 kg, tranne che per i ciclomotori a propulsione elettrica. (1)

2 Nei ciclomotori con motore a combustione interna sono autorizzate soltanto le frizioni automatiche combinate con un cambio a una sola marcia, con un sistema di azionamento progressivo o un cambio automatico multiplo. Devono essere costruite in modo tale che sia impossibile far girare il motore a un regime alto quando il veicolo è fermo.

3 I ciclomotori di cui all’articolo 18 lettera a devono essere muniti di due ruote, una sella e dei pedali. Devono potere essere azionati mediante pedali.

4 … (2)

5 I ciclomotori con motore a combustione interna devono essere muniti di un cavalletto. Questo non deve danneggiare la carreggiata, deve ribaltare all’indietro automaticamente quando il veicolo è rimesso sulle due ruote e rimanere ben fermo in tale posizione.

6 Per quanto riguarda l’efficacia dell’impianto di frenatura e la procedura di controllo, i ciclomotori che, con pedalata assistita, possono superare 30 km/h devono soddisfare le medesime esigenze valide per le motoleggere di cui all’allegato 7. (1)

(1) (3)
(2) Abrogato dalla cifra I dell’O del 16 nov. 2016, con effetto dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133).
(3) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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