Ordinanza sul registro di commercio (ORC) Art. 179

Zusammenfassung der Rechtsnorm ORC:



Art. 179 ORC dal 2025

Art. 179 Ordinanza sul registro di commercio (ORC) drucken

Art. 179 Documenti concernenti i revisori particolarmente qualificati

La menzione, iscritta nel registro di commercio, dei documenti che attestano i requisiti professionali dei revisori particolarmente qualificati ai sensi dell’articolo 86a capoverso 2 dell’ordinanza sul registro di commercio nella versione del 9 giugno 1992 (1) , è cancellata d’ufficio dal registro principale un anno dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza. L’approvazione dell’UFRC e la pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio non sono necessarie. I documenti sono conservati fino al 1° gennaio 2018.

(1) RU 1992 1213

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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