Art. 178 LAgr dal 2023

Art. 178 Cantoni
1 Per quanto non incomba alla Confederazione, l’esecuzione della presente legge spetta ai Cantoni.
2 I Cantoni emanano le necessarie disposizioni d’esecuzione e le comunicano al DEFR.
3 I Cantoni designano le autorit o le organizzazioni competenti per l’esecuzione e la vigilanza.
4 Se un Cantone non emana in tempo utile le disposizioni d’esecuzione, il Consiglio federale le emana provvisoriamente.
5 Per l’esecuzione dei provvedimenti nell’ambito dei pagamenti diretti, i Cantoni utilizzano dati di base definiti, registrano nel sistema d’informazione geografica di cui all’articolo 165e le superfici necessarie e i rispettivi utilizzi, nonché gli altri oggetti necessari, e calcolano i contributi per ogni azienda sulla scorta di tali dati. (1)
(1) Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.