Art. 178 LDIP dal 2025

Art. 178
1 Il patto di arbitrato dev’essere fatto per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo. (1)
2 Il patto è materialmente valido se conforme al diritto scelto dalle parti, al diritto applicabile all’oggetto litigioso, segnatamente a quello applicabile al contratto principale, o al diritto svizzero.
3 Contro il patto di arbitrato non può essere eccepita la nullità del contratto principale od il fatto ch’esso si riferisca a una lite non ancora sorta.
4 Alle clausole di arbitrato previste in negozi giuridici unilaterali o in statuti si applicano per analogia le disposizioni del presente capitolo. (2)
(1) Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4179; FF 2018 6019).(2) Introdotto dalla cifra I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4179; FF 2018 6019).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.