Art. 177 CPP dal 2024

Art. 177 Sezione 3: Interrogatorio dei testimoni
1 All’inizio di ogni interrogatorio, l’autorit interrogante avvisa il testimone circa l’obbligo di testimoniare e l’obbligo di dire la verit come pure sulla punibilit della falsa testimonianza secondo l’articolo 307 CP (1) . Se l’avviso è omesso, l’interrogatorio non è valido.
2 All’inizio del primo interrogatorio, l’autorit interroga il testimone sulle sue relazioni con le parti e su altre circostanze che potrebbero essere rilevanti per accertare la sua credibilit .
3 Non appena, in base all’interrogatorio e agli atti, rileva l’esistenza di un diritto di non deporre, l’autorit interrogante ne avvisa il testimone. Se l’avviso è omesso e se il testimone oppone in seguito la facolt di non deporre, l’interrogatorio non può essere utilizzato.
(1) RS 311.0Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.