Codice penale militare (CPM) Art. 177

Zusammenfassung der Rechtsnorm CPM:



Art. 177 CPM dal 2025

Art. 177 Codice penale militare (CPM) drucken

Art. 177 Liberazione di detenuti (1)

1.Chiunque, usando violenza, minaccia od astuzia, libera una persona arrestata, detenuta o collocata in uno stabilimento per decisione
dell’autorità, o le presta aiuto nell’evasione, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2.Se il reato è commesso da un assembramento di persone, chiunque vi partecipa è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.I compartecipi che hanno commesso atti di violenza contro le persone o le cose sono puniti con una pena detentiva da tre mesi a tre anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere. (2)

(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337; FF 1940 513).
(2) Nuovo testo del secondo comma giusta il n. I 2 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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