Art. 177 LAgr dal 2025

Art. 177 Esecuzione Consiglio federale
1 Il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni d’esecuzione, a meno che la legge non disciplini altrimenti la competenza.
2 Può delegare lemanazione di prescrizioni di natura prevalentemente tecnica o amministrativa al DEFR e, nel settore dell’omologazione di prodotti fitosanitari, al Dipartimento federale dellinterno o ai suoi servizi, nonché a uffici federali subordinati. (1)
(1) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 759).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.