Art. 176 LEF dal 2024

Art. 176 Comunicazione delle
decisioni giudiziali (1)
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2 Il fallimento è menzionato nel registro fondiario al più tardi due giorni dopo la relativa dichiarazione. (2)
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).(2) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2004 (Menzione del fallimento nel registro fondiario), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4033; FF 2003 5655 5663).
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