Art. 175a ORC dal 2025

Art. 175a (1)
Al più tardi dal 1° gennaio 2013, gli uffici del registro di commercio devono iscrivere i dati necessari all’identificazione delle persone fisiche secondo l’articolo 24b.
(1) Introdotto dall’all. n. 1 dell’O del 23 set. 2011 sul registro fondiario, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4659).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.