CPM Art. 175 -

Einleitung zur Rechtsnorm CPM:



Art. 175 CPM dal 2025

Art. 175 Codice penale militare (CPM) drucken

Art. 175 Disposizioni comuni (1)

1 Documenti sono tutti gli scritti destinati e atti a provare un fatto di portata giuridica ovvero tutti i segni destinati a provare un tale fatto. La registrazione su supporti di dati e d’immagini è equiparata a scritti, se servono allo stesso scopo. (2)

2 Documenti pubblici sono quelli emanati da un’autorità, da un funzionario nell’esercizio delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale che agisca in tale qualità. Non sono considerati documenti pubblici gli atti scritti emanati in affari di diritto civile dell’amministrazione delle imprese di carattere economico e dei monopoli dello Stato o di altre corporazioni e istituti di diritto pubblico.

3 Le disposizioni degli articoli 172 a 174 si applicano parimente ai documenti stranieri.

(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337; FF 1940 513).
(2) Nuovo testo giusta il n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290; FF 1991 II 797).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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