Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP) Art. 174c

Zusammenfassung der Rechtsnorm LDIP:



Art. 174c LDIP dal 2025

Art. 174c Legge federale
sul diritto internazionale privato (LDIP) drucken

Art. 174c Riconoscimento di decisioni straniere su azioni revocatorie e di decisioni analoghe (1)

Se sono strettamente connesse con un decreto di fallimento riconosciuto in Svizzera, le decisioni straniere sulle azioni revocatorie e su altri atti che danneggiano il creditore sono riconosciute secondo gli articoli 25–27, a condizione che siano state prese o riconosciute nello Stato da cui emana il decreto di fallimento e il convenuto non sia domiciliato in Svizzera.

(1) Introdotto dalla cifra I della LF del 16 mar. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3263; FF 2017 3531).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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