Art. 174b LDIP dal 2025

Art. 174b Coordinamento (1)
Nelle procedure materialmente connesse, le autorità e gli organi interessati possono coordinare i loro atti tra loro nonché con le autorità e gli organi stranieri.
(1) Introdotto dalla cifra I della LF del 16 mar. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3263; FF 2017 3531).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.