Legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD) Art. 173

Zusammenfassung der Rechtsnorm LIFD:



Art. 173 LIFD dal 2025

Art. 173 Legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD) drucken

Art. 173 Costituzione di garanzie per l’imposta dovuta in caso di mediazione di fondi

Se una persona fisica o giuridica, che non ha domicilio, né sede, né amministrazione effettiva in Svizzera, fa da mediatrice nell’acquisto o nell’alienazione di un fondo situato in Svizzera, l’amministrazione cantonale dell’imposta federale diretta può esigere dal compratore o dal venditore il deposito del tre per cento del prezzo come garanzia dell’imposta dovuta per la mediazione.


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