Art. 172 LAgr dal 2025

Art. 172 Disposizioni penali (1) Delitti e crimini
1 Chiunque usa illecitamente una denominazione d’origine protetta o un’indicazione geografica protetta secondo l’articolo 16 oppure una classificazione o designazione secondo l’articolo 63 è punito a querela di parte con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria. In materia di classificazione e designazione secondo l’articolo 63, il diritto di querela spetta anche all’organo di controllo designato dal Consiglio federale secondo l’articolo 64 capoverso 4. (2)
2 Chi agisce per mestiere è perseguito d’ufficio. È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. ... (3)
(1) Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).(2) Nuovo testo del secondo per. giusta n. I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 623; FF 2020 3567).
(3) Terzo per. introdotto dalla cifra I della LF del 22 mar. 2013 (RU 2013 3463; FF 2012 1757). Abrogato dalla cifra I n. 33 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, con effetto dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).
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