Art. 171a LAgr dal 2025

Art. 171a (1) Operazioni di compensazione effettuate da imprese che dominano il mercato
1 Sul mercato dei prodotti e dei mezzi di produzione agricoli, le operazioni di compensazione effettuate da imprese che dominano il mercato e subordinano alla conclusione del contratto la ripresa di merci e servizi a prezzi inadeguati costituiscono in ogni caso una pratica illecita ai sensi dell’articolo 7 della legge del 6 ottobre 1995 (2) sui cartelli e sono punite in conformità dell’articolo 49a o 50 di tale legge.
2 Un prezzo è presunto essere inadeguato ai sensi del capoverso 1 se differisce considerevolmente dal prezzo praticato per merci o servizi comparabili nella sfera di applicazione territoriale dell’accordo del 21 giugno 1999 (3) tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli.
3 Nelle procedure eseguite ai sensi del capoverso 1 dalle autorità in materia di concorrenza, gli articoli 8 e 31 della legge del 6 ottobre 1995 sui cartelli non sono applicabili.
(1) Introdotto dalla cifra I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).(2) RS 251
(3) RS 0.916.026.81
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.