Ordinanza sul registro di commercio (ORC) Art. 171

Zusammenfassung der Rechtsnorm ORC:



Art. 171 ORC dal 2025

Art. 171 Ordinanza sul registro di commercio (ORC) drucken

Art. 171 Direttive, circolari e comunicazioni

Tutte le direttive, circolari e comunicazioni del Dipartimento federale di giustizia e polizia e dell’UFRC emanate in base all’ordinanza del 7 giugno 1937 (1) sul registro di commercio sono abrogate, eccettuate:

  • a. e b. (2) ...

  • c. la direttiva dell’UFRC del 13 gennaio 1998 all’indirizzo degli uffici cantonali del registro di commercio sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero;
  • d. la comunicazione dell’UFRC del 15 agosto 2001 all’indirizzo delle autorità cantonali del registro di commercio concernente i conferimenti in natura e le assunzioni di beni;
  • e. la direttiva dell’UFRC all’indirizzo degli uffici cantonali del registro di commercio concernente l’iscrizione dei servizi pubblici di controllo delle finanze del 12 ottobre 2007.
  • (1) [RU 53 577]
    (2) Abrogate dall’all. n. 1 dell’O del 23 set. 2011 sul registro fondiario, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4659).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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