Art. 170 ORC dal 2025
Art. 170 Ufficio di revisione
Allo scopo di attuare le nuove disposizioni in materia di ufficio di revisione, l’UFRC può:a. richiedere i dati degli uffici cantonali del registro di commercio;b. collaborare e scambiare i dati con l’Autorità federale di sorveglianza dei revisori;c. emanare direttive e prevedere segnatamente per gli uffici del registro di commercio l’obbligo di notificare determinati fatti all’Autorità federale di sorveglianza dei revisori.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.