Ordinanza sul registro di commercio (ORC) Art. 170

Zusammenfassung der Rechtsnorm ORC:



Art. 170 ORC dal 2025

Art. 170 Ordinanza sul registro di commercio (ORC) drucken

Art. 170 Ufficio di revisione

Allo scopo di attuare le nuove disposizioni in materia di ufficio di revisione, l’UFRC può:

  • a. richiedere i dati degli uffici cantonali del registro di commercio;
  • b. collaborare e scambiare i dati con l’Autorità federale di sorveglianza dei revisori;
  • c. emanare direttive e prevedere segnatamente per gli uffici del registro di commercio l’obbligo di notificare determinati fatti all’Autorità federale di sorveglianza dei revisori.

  • Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

    Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.