Art. 17 ORC dal 2025

Art. 17 (1) Persone che notificano l’iscrizione
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3 La procura conferita a terzi secondo il capoverso 1 lettera b, deve essere firmata da uno o più membri dell’organo superiore di direzione o di amministrazione autorizzato a rappresentare l’ente giuridico interessato conformemente al diritto di firma. Va allegata alla notificazione.
4 Qualora gli eredi siano tenuti a notificare un’iscrizione, gli esecutori testamentari o i liquidatori dell’eredità possono procedere alla notificazione in loro vece.
(1) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.