LFus Art. 17 - Modifiche patrimoniali

Einleitung zur Rechtsnorm LFus:



Art. 17 LFus dal 2023

Art. 17 Legge sulla fusione (LFus) drucken

Art. 17 Modifiche patrimoniali

1 Qualora le componenti attive o passive del patrimonio di una delle societ partecipanti alla fusione subiscano modifiche importanti tra la conclusione del contratto di fusione e la decisione dell’assemblea generale, l’organo superiore di direzione o di amministrazione di tale societ deve informarne gli organi superiori di direzione o di amministrazione delle altre societ partecipanti alla fusione.

2 Gli organi superiori di direzione o di amministrazione di tutte le societ partecipanti alla fusione esaminano se il contratto di fusione debba essere modificato o se si debba rinunciare alla fusione; se tale è il caso, devono ritirare la proposta di approvazione del contratto. Negli altri casi devono indicare all’assemblea generale i motivi per cui il contratto non dev’essere modificato.


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