LCit Art. 17 - Protezione della sfera privata

Einleitung zur Rechtsnorm LCit:



Art. 17 LCit dal 2023

Art. 17 LCit (LCit) drucken

Art. 17 Protezione della sfera privata

1 I Cantoni provvedono affinché le procedure di naturalizzazione a livello cantonale e comunale tutelino la sfera privata.

2 Agli aventi diritto di voto sono comunicati i dati seguenti:

  • a. cittadinanza;
  • b. durata del soggiorno;
  • c. informazioni indispensabili per stabilire se il candidato adempie le condizioni di naturalizzazione, in particolare per quanto attiene all’integrazione riuscita.
  • 3 Nella scelta dei dati di cui al capoverso 2, i Cantoni tengono conto della cerchia dei destinatari.


    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

    Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.