Art. 17 LDP dal 2022
Art. 17 (1) Metodo di ripartizione
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3193; FF 2001 5665).I 200 seggi del Consiglio nazionale sono ripartiti tra i Cantoni nel modo seguente:a. Ripartizione preliminare:1. il totale della popolazione residente della Svizzera è diviso per 200. Il quoziente arrotondato all’intero immediatamente superiore è quello determinante per la ripartizione preliminare. Ogni Cantone la cui popolazione sia inferiore a questo quoziente ottiene un seggio ed è escluso dalla ripartizione successiva.2. Il totale della popolazione residente dei rimanenti Cantoni è diviso per il numero dei seggi restanti. Il quoziente arrotondato all’intero immediatamente superiore è quello determinante per la seconda ripartizione. Ogni Cantone la cui popolazione sia inferiore a questo quoziente ottiene un seggio ed è escluso dalla ripartizione successiva.3. L’operazione viene ripetuta fin quando nessuno dei rimanenti Cantoni rientra al di sotto dell’ultimo quoziente di ripartizione.b. Ripartizione principale: Ogni rimanente Cantone ottiene tanti seggi quante volte l’ammontare della sua popolazione contiene l’ultimo quoziente.c. Ripartizione completiva: I seggi rimanenti sono ripartiti tra i Cantoni che ottengono i resti maggiori. Se più Cantoni ottengono resti uguali, sono dapprima esclusi quelli che hanno ottenuto i resti minori dalla divisione della loro popolazione per il primo quoziente determinante. Se vi è ancora parit si procede a sorteggio.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 ([RU 1994 2414]; [FF 1993 III 309]).
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