Art. 16c LCStr dal 2024
Art. 16c Revoca della licenza di condurre dopo un’infrazione grave (1)
1 Commette un’infrazione grave chi:a. violando gravemente le norme della circolazione cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo;b. (2) guida un veicolo a motore in stato di ebriet con una concentrazione qualificata di alcol nell’alito o nel sangue (art. 55 cpv. 6);c. sotto l’influenza di stupefacenti o medicinali o per altri motivi non è idoneo alla guida e in questo stato conduce un veicolo a motore;d. intenzionalmente si oppone o si sottrae alla prova del sangue, all’analisi dell’alito o ad un altro esame preliminare disciplinato dal Consiglio federale, che è stato ordinato o lo sar verosimilmente, o a un esame sanitario completivo oppure elude lo scopo di tali provvedimenti;e. si è dato alla fuga dopo aver ferito o ucciso una persona;f. guida un veicolo a motore nonostante la revoca della licenza.
2 Dopo un’infrazione grave la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre è revocata per:a. almeno tre mesi;abis. (3) almeno due anni se, violando intenzionalmente norme elementari della circolazione, la persona interessata ha rischiato fortemente di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti, segnatamente attraverso la grave inosservanza di un limite di velocit ai sensi dell’articolo 90 capoverso 4, l’effettuazione di sorpassi temerari o la partecipazione a gare non autorizzate con veicoli a motore; la durata minima della revoca può essere ridotta di al massimo 12 mesi se è pronunciata una pena inferiore a un anno (art. 90 cpv. 3bis o 3ter);b. almeno sei mesi, se nei cinque anni precedenti la licenza è stata revocata una volta per un’infrazione medio grave;c. almeno 12 mesi, se nei cinque anni precedenti la licenza è stata revocata una volta per un’infrazione grave o due volte a causa di infrazioni medio gravi;d. un tempo indeterminato, ma almeno per due anni, se nei dieci anni precedenti la licenza è stata revocata due volte per infrazioni gravi o tre volte per infrazioni almeno medio gravi; si rinuncia a questo provvedimento se durante almeno cinque anni dalla scadenza di una revoca della licenza non sono state commesse infrazioni per cui è ordinato un provvedimento amministrativo;e. (4) definitivamente, se nei cinque anni precedenti la licenza è stata revocata secondo la lettera d o l’articolo 16b capoverso 2 lettera e.
3 La revoca della licenza per un’infrazione secondo il capoverso 1 lettera f subentra alla durata restante della revoca in corso.
4 Se, nonostante una revoca secondo l’articolo 16d, la persona interessata ha guidato un veicolo a motore, è deciso un periodo di sospensione che corrisponde alla durata minima di revoca prevista per l’infrazione.
(1) Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2005 ([RU 2002 2767], [2004 2849]; FF 1999 3837).
(2) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° ott. 2016 ([RU 2012 6291], [2015 2583]; [FF 2010 7455]).
(3) Introdotta dal n. I della LF del 15 giu. 2012 ([RU 2012 6291]; [FF 2010 7455]). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023, in vigore dal 1° ott. 2023 ([RU 2023 453]; [FF 2021 3026]).
(4) Vedi anche le disp. fin. della mod. del 14 dic. 2001 alla fine del presente testo.
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