Art. 16a LAgr dal 2025

Art. 16a (1) Indicazione delle caratteristiche e dei metodi di produzione
1 I prodotti agricoli e i relativi prodotti trasformati possono essere muniti di indicazioni su caratteristiche o metodi di produzione conformi a determinate prescrizioni (produzione rispettosa dell’ambiente, certificazione di prestazioni ecologiche o detenzione degli animali rispettosa delle esigenze della specie) o di indicazioni su tali prescrizioni.
2 Le indicazioni devono, segnatamente, essere conformi alle prescrizioni sulla protezione dagli inganni nel settore delle derrate alimentari.
(1) Introdotto dalla cifra I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° ott. 2006 (RU 2006 3861; FF FF 2004 6275 6289).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.