LAgr Art. 16a - Indicazione delle caratteristiche e dei metodi di produzione

Einleitung zur Rechtsnorm LAgr:



Art. 16a LAgr dal 2025

Art. 16a Legge sull’agricoltura (LAgr) drucken

Art. 16a (1) Indicazione delle caratteristiche e dei metodi di produzione

1 I prodotti agricoli e i relativi prodotti trasformati possono essere muniti di indicazioni su caratteristiche o metodi di produzione conformi a determinate prescrizioni (produzione rispettosa dell’ambiente, certificazione di prestazioni ecologiche o detenzione degli animali rispettosa delle esigenze della specie) o di indicazioni su tali prescrizioni.

2 Le indicazioni devono, segnatamente, essere conformi alle prescrizioni sulla protezione dagli inganni nel settore delle derrate alimentari.

(1) Introdotto dalla cifra I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° ott. 2006 (RU 2006 3861; FF FF 2004 6275 6289).

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