Art. 168 CPM dal 2025
Art. 168 Propagazione di epizoozie (1)
1.Chiunque intenzionalmente propaga una epizoozia fra gli animali domestici, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.Se il colpevole ha, con animo abietto, cagionato un grave danno, la pena è una pena detentiva da uno a cinque anni.
2.La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 ([RU 57 1337]; FF 1940 513).
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