Art. 167f LIFD dal 2025

Art. 167f (1) Disposizioni d’esecuzione
Il DFF precisa mediante ordinanza segnatamente le condizioni per il condono dell’imposta, i motivi di diniego e la procedura di condono.
(1) Introdotto dalla cifra I n. 2 della L del 20 giu. 2014 sul condono dell’imposta, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 9;FF 2013 7239).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.