Art. 167 LDIP dal 2025

Art. 167 Competenza
1 Se il debitore ha in Svizzera una succursale iscritta nel registro di commercio, l’istanza di riconoscimento del decreto straniero di fallimento dev’essere proposta al tribunale competente della sede della succursale. In tutti gli altri casi, l’istanza deve essere proposta al tribunale competente del luogo di situazione dei beni in Svizzera. L’articolo 29 è applicabile per analogia. (1)
2 Se il debitore ha più succursali o se i beni si trovano in più luoghi, è competente il tribunale adito per primo. (1)
3 I crediti del fallito sono considerati situati nel luogo di domicilio del suo debitore.
(1) (2)(2) Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 mar. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3263; FF 2017 3531).
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