Art. 166 CPM dal 2025
Art. 166 Danneggiamento d’impianti elettrici, di opere idrauliche e di opere di premunizione (1)
1.Chiunque intenzionalmente guasta o distrugge impianti elettrici, opere idrauliche, segnatamente argini, dighe, traverse e chiuse, oppure opere di premunizione contro fenomeni naturali come frane o valanghe, e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l’integrità delle persone o la proprietà altrui, è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno. (2) Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
2.La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 ([RU 57 1337]; FF 1940 513).
(2) Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 ([RU 2023 259]; [FF 2018 2345]).
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