Art. 165gbis LAgr dal 2023
Art. 165g Disposizioni d’esecuzione
Per i sistemi d’informazione di cui agli articoli 165c–165f, il Consiglio federale disciplina in particolare:a. la forma della rilevazione e i termini per la consegna dei dati;b. la struttura e il catalogo dei dati;c. la responsabilit in materia di trattamento dei dati;d. i diritti d’accesso, segnatamente la portata dei diritti d’accesso online;e. le misure organizzative e tecniche necessarie per garantire la protezione e la sicurezza dei dati;f. la collaborazione con i Cantoni;g. il termine di conservazione dei dati e il termine entro il quale i dati devono essere distrutti;h. l’archiviazione.
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