LAgr Art. 165d - Sistema d’informazione per i dati sui controlli

Einleitung zur Rechtsnorm LAgr:



Art. 165d LAgr dal 2023

Art. 165d Legge sull’agricoltura (LAgr) drucken

Art. 165d Sistema d’informazione per i dati sui controlli

1 L’UFAG gestisce un sistema d’informazione per pianificare, registrare e amministrare i controlli in virtù della presente legge e per valutare i risultati dei controlli. Il sistema d’informazione serve in particolare al controllo dei pagamenti diretti.

2 Il sistema d’informazione dell’UFAG è parte del sistema d’informazione centrale lungo la filiera alimentare, comune all’UFAG, all’USAV e all’UFSP (1) e inteso a garantire la sicurezza delle derrate alimentari, la sicurezza degli alimenti per animali, la salute degli animali, la protezione degli animali e una produzione primaria ineccepibile.

3 Il sistema d’informazione dell’UFAG contiene dati personali, inclusi:

  • a dati sui controlli e i risultati dei controlli;
  • b. dati su misure amministrative e sanzioni penali.
  • 4 Nell’ambito dei loro compiti legali, le seguenti autorit e altri aventi diritto possono trattare dati online nel sistema d’informazione:

  • a. l’USAV: per garantire la sicurezza delle derrate alimentari, l’igiene delle derrate alimentari, la sicurezza degli alimenti per animali, la salute degli animali, la protezione degli animali e una produzione primaria ineccepibile;
  • b. l’UFSP (1) : per garantire la sicurezza delle derrate alimentari, l’igiene delle derrate alimentari e la protezione dei consumatori dagli inganni;
  • c. le autorit cantonali di esecuzione e i servizi da esse incaricati di effettuare controlli: per l’adempimento dei compiti nel loro rispettivo ambito di competenza;
  • d. i terzi incaricati di compiti di esecuzione.
  • 5 Nell’ambito dei loro compiti legali, i servizi e le persone seguenti possono accedere online ai dati del sistema d’informazione:

  • a. l’USAV: per garantire la sicurezza delle derrate alimentari, l’igiene delle derrate alimentari, la sicurezza degli alimenti per animali, la salute degli animali, la protezione degli animali e una produzione primaria ineccepibile;
  • b. l’UFSP (1) : per garantire la sicurezza delle derrate alimentari, l’igiene delle derrate alimentari e la protezione dei consumatori dagli inganni;
  • c. l’UFAM: per sostenere l’esecuzione della legislazione sulla protezione dell’ambiente, sulla protezione della natura e del paesaggio e sulla protezione delle acque;
  • d. altri servizi federali: per l’adempimento dei compiti loro affidati, purché il Consiglio federale lo preveda;
  • e. le autorit cantonali di esecuzione e i servizi da esse incaricati di effettuare controlli: per l’adempimento dei compiti nel loro rispettivo ambito di competenza;
  • f. il gestore interessato da questi dati;
  • g. i terzi autorizzati dal gestore.
  • (1) (2)
    (2) (3)
    (3) Concerne la divisione Sicurezza delle derrate alimentari dell’UFSP, dal 1° gen. 2014 integrata nell’USAV.

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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