Legge sull’agricoltura (LAgr) Art. 165b

Zusammenfassung der Rechtsnorm LAgr:



Art. 165b LAgr dal 2025

Art. 165b Legge sull’agricoltura (LAgr) drucken

Art. 165b Obbligo di tollerare la gestione dei terreni incolti

1 Se l’interesse pubblico lo esige, il proprietario di un fondo deve tollerare gratuitamente la gestione e la cura di terreni incolti. Un tale interesse esiste segnatamente se la gestione del terreno è necessaria per il mantenimento dell’agricoltura, per la protezione contro i pericoli naturali o per la conservazione di specie vegetali o animali particolarmente degne di protezione.

2 L’obbligo sussiste per almeno tre anni. Chi alla scadenza di questo termine intende gestire il suo fondo direttamente o per il tramite di un affittuario, deve comunicarlo al gestore almeno sei mesi prima.

3 I Cantoni emanano le necessarie disposizioni d’esecuzione; decidono nel singolo caso in merito all’obbligo di tollerare la gestione e la cura.


Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.