LAgr Art. 165a -

Einleitung zur Rechtsnorm LAgr:



Art. 165a LAgr dal 2025

Art. 165a Legge sull’agricoltura (LAgr) drucken

Art. 165a Misure preventive

1 Se, in seguito a eventi radiologici, biologici, chimici, naturali o altro con conseguenze a livello internazionale, nazionale o regionale, mezzi di produzione oppure materiale vegetale o animale presentano un potenziale rischio per la salute dell’uomo, degli animali o dei vegetali, per l’ambiente oppure per le condizioni quadro economiche dell’agricoltura, l’UFAG può, d’intesa con gli Uffici federali competenti, prendere misure preventive.

2 Quali misure preventive l’UFAG può in particolare:

  • a. limitare, vincolare a condizioni o vietare il pascolo, l’uscita all’aperto o il raccolto;
  • b. limitare, vincolare a condizioni o vietare l’importazione, l’immissione in commercio o l’utilizzazione di mezzi di produzione e di materiale vegetale e animale;
  • c. stabilire in caso di pericolo imminente che:
  • 1. i mezzi di produzione oppure il materiale vegetale o animale potenzialmente pericolosi siano sequestrati o confiscati e distrutti,
  • 2. le aziende cessino la loro produzione,
  • 3. le aziende smaltiscano i prodotti.
  • 3 Le misure preventive sono riesaminate regolarmente e, in base alla valutazione dei rischi, adeguate o revocate.

    4 Se in seguito a un ordine dell’autorità sorge un danno, al danneggiato può essere versata un’equa indennità.


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