Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP) Art. 165

Zusammenfassung der Rechtsnorm LDIP:



Art. 165 LDIP dal 2025

Art. 165 Legge federale
sul diritto internazionale privato (LDIP) drucken

Art. 165

1 Le decisioni straniere concernenti pretese inerenti al diritto societario sono riconosciute in Svizzera se:

  • a. sono state pronunciate o vengano riconosciute nello Stato di sede della società e il convenuto non era domiciliato in Svizzera o
  • b. sono state pronunciate nello Stato di domicilio o di dimora abituale del convenuto.
  • 2 Le decisioni straniere concernenti pretese derivanti dall’emissione pubblica di titoli di partecipazione e di prestiti per mezzo di prospetti, circolari od analoghe pubblicazioni sono riconosciute in Svizzera se sono state pronunciate nello Stato di emissione e il convenuto non era domiciliato in Svizzera.


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