Art. 165 CCS dal 2024

Art. 165 Legislazione d’urgenza
1 Le leggi federali la cui entrata in vigore non possa essere ritardata possono essere dichiarate urgenti ed essere messe immediatamente in vigore dalla maggioranza dei membri di ciascuna Camera. La loro validit deve essere limitata nel tempo.
2 Le leggi dichiarate urgenti per cui è chiesta la votazione popolare decadono un anno dopo la loro adozione da parte dell’Assemblea federale se nel frattempo non sono state accettate dal Popolo.
3 Le leggi dichiarate urgenti e prive di base costituzionale decadono un anno dopo la loro adozione da parte dell’Assemblea federale se nel frattempo non sono state accettate dal Popolo e dai Cantoni. La loro validit dev’essere limitata nel tempo.
4 Le leggi dichiarate urgenti non accettate in votazione non possono essere rinnovate.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.