Art. 164b LAgr dal 2025

Art. 164b (1) Obbligo di comunicazione relativo ai prodotti fitosanitari
1 Chiunque mette in commercio prodotti fitosanitari è tenuto a comunicare alla Confederazione i pertinenti dati.
2 Il Consiglio federale stabilisce in particolare i dati da rilevare e l’autorità cui vanno comunicati.
(1) Introdotto dalla cifra I n. 3 della LF del 19 mar. 2021 sulla riduzione dei rischi associati all’impiego di pesticidi, in vigore dal 1° gen 2024 (RU 2022 263; FF 2020 5759, 5967).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.