Art. 164b LDIP dal 2022

Art. 164b fusione, scissione e trasferimento di patrimonio all’estero (1)
La validit dell’assoggettamento di una societ svizzera a un altro ordinamento giuridico straniero e della fusione, della scissione, della trasformazione e del trasferimento di patrimonio tra societ straniere è riconosciuta in Svizzera se tali operazioni sono valide secondo i rispettivi ordinamenti giuridici.
(1) Introdotto dall’all. n. 4 della LF del 3 ott. 2003 sulla fusione, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2617; FF 2000 3765).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.