Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP) Art. 164a

Zusammenfassung der Rechtsnorm LDIP:



Art. 164a LDIP dal 2025

Art. 164a Legge federale
sul diritto internazionale privato (LDIP) drucken

Art. 164a Luogo dell’esecuzione e foro (1)

1 Se una società straniera assume una società svizzera, se si unisce a quest’ultima in una nuova società straniera o se una società svizzera opera una scissione in società straniere, l’azione tendente al controllo delle quote sociali e dei diritti societari di cui all’articolo 105 della legge del 3 ottobre 2003 (2) sulla fusione può essere promossa anche presso la sede svizzera del soggetto giuridico trasferente.

2 Il luogo dell’esecuzione e il foro svizzeri sussistono dopo la cancellazione fino a quando i creditori o i titolari di quote siano stati soddisfatti o i loro crediti garantiti.

(1) Introdotto dall’all. n. 4 della LF del 3 ott. 2003 sulla fusione, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2617; FF 2000 3765).
(2) RS 221.301

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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