Art. 163a LDIP dal 2025

Art. 163a Fusione con
una società
svizzera (1)
1 Se il diritto applicabile alla società straniera lo permette e le condizioni poste da tale diritto sono adempiute, una società svizzera può assumere una società straniera (incorporazione mediante immigrazione) o unirsi a essa in una nuova società svizzera (combinazione mediante immigrazione).
2 Per il rimanente la fusione soggiace al diritto svizzero.
(1) Introdotto dall’all. n. 4 della LF del 3 ott. 2003 sulla fusione, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2617; FF 2000 3765).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.