Art. 163 CPC dal 2025
Art. 163 Rifiuto di cooperare delle parti Diritto di rifiuto
1 Una parte può rifiutarsi di cooperare qualora:a. esponesse al rischio di essere sottoposta a un procedimento penale o di dover rispondere civilmente una persona a lei vicina ai sensi dell’articolo 165;b. si rendesse colpevole di violazione di un segreto secondo l’articolo 321 del Codice penale (1) (CP); sono eccettuati i revisori; l’articolo 166 capoverso 1 lettera b, terza frase, si applica per analogia.
2 I depositari di altri segreti legalmente protetti possono rifiutarsi di cooperare qualora rendano verosimile che l’interesse al mantenimento del segreto prevale su quello all’accertamento della verità.
(1) [RS 311.0]
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.