Art. 162 LAgr dal 2023

Art. 162 Cataloghi delle variet
1 Il Consiglio federale può prescrivere che per una determinata specie vegetale possono essere importate, messe in commercio, certificate o utilizzate in Svizzera unicamente le variet registrate in un catalogo delle variet . Disciplina le condizioni per la registrazione nei cataloghi delle variet .
2 Può autorizzare l’UFAG ad emanare cataloghi delle variet .
3 Può parificare la registrazione in un catalogo delle variet di un altro Paese alla registrazione nel catalogo svizzero delle variet .
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.