OETV Art. 161 - Velocità massima, classificazione

Einleitung zur Rechtsnorm OETV:



Art. 161 OETV dal 2025

Art. 161 Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) drucken

Art. 161 (1) Velocità massima, classificazione

1 La velocità massima per costruzione di veicoli a motore agricoli e forestali senza carico e su strada piana non deve superare 30 km/h. La tolleranza di misurazione è del dieci per cento.

2 I trattori agricoli e forestali delle categorie T e C conformi ai requisiti tecnici del regolamento (UE) n. 167/2013 possono raggiungere una velocità massima per costruzione di 40 km/h.

3 I trattori delle categorie T e C aventi una velocità massima per costruzione di oltre 40 km/h e conformi al regolamento (UE) n. 167/2013 sono immatricolati come trattori industriali. Sono fatti salvi gli articoli 100 capoverso 1 lettera a e 134 capoverso 1.

4 Se l’altezza dal suolo del centro di gravità di trattori delle categorie T2 e T4.1 divisa per la carreggiata minima media degli assi supera 0,90, la velocità massima per costruzione non può superare 30 km/h.

5 I veicoli che soddisfano tutte le esigenze per i trattori agricoli e forestali possono essere immatricolati anche come carri con motore (art. 11 cpv. 2 lett. g) ovvero come trattori industriali. Sono fatti salvi gli articoli 100 capoverso 1 lettera a e 134 capoverso 1.

6 Ai monoassi agricoli e forestali si applicano gli articoli da 167 a 172.

(1) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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