Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP) Art. 161

Zusammenfassung der Rechtsnorm LDIP:



Art. 161 LDIP dal 2022

Art. 161 Legge federale
sul diritto internazionale privato (LDIP) drucken

Art. 161

1 La societ straniera può, senza liquidazione né nuova costituzione, sottoporsi al diritto svizzero se il diritto straniero lo consente, se essa medesima adempie le condizioni poste dal diritto straniero e se l’adattamento a una forma prevista dal diritto svizzero è possibile.

2 Il Consiglio federale può autorizzare la sottomissione al diritto svizzero anche senza tener conto del diritto straniero, segnatamente se interessi svizzeri rilevanti lo richiedano.


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