Art. 161 ORC dal 2025
Art. 161 Concordato con abbandono dell’attivo
1 Il tribunale comunica all’ufficio del registro di commercio l’omologazione di un concordato con abbandono dell’attivo (art. 308 LEF (1) ) e trasmette i documenti giustificativi seguenti:a. una copia del concordato;b. il dispositivo della sentenza.
2 Dopo la ricezione della comunicazione del tribunale, l’ufficio del registro di commercio procede senza indugio all’iscrizione.
3 L’iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti:a. la data dell’omologazione del concordato;b. la ditta o il nome con l’aggiunta della menzione «in liquidazione concordataria»;c. il liquidatore;d. la cancellazione dei diritti di firma delle persone iscritte nel registro di commercio e autorizzate a rappresentare l’ente giuridico.
4 Terminata la liquidazione, il liquidatore notifica la cancellazione dell’ente giuridico.
5 L’iscrizione nel registro di commercio menziona la cancellazione e il motivo della cancellazione.
(1) [RS 281.1]
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