Ordinanza sul registro di commercio (ORC) Art. 161

Zusammenfassung der Rechtsnorm ORC:



Art. 161 ORC dal 2025

Art. 161 Ordinanza sul registro di commercio (ORC) drucken

Art. 161 Concordato con abbandono dell’attivo

1 Il tribunale comunica all’ufficio del registro di commercio l’omologazione di un concordato con abbandono dell’attivo (art. 308 LEF (1) ) e trasmette i documenti giustificativi seguenti:

  • a. una copia del concordato;
  • b. il dispositivo della sentenza.
  • 2 Dopo la ricezione della comunicazione del tribunale, l’ufficio del registro di commercio procede senza indugio all’iscrizione.

    3 L’iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti:

  • a. la data dell’omologazione del concordato;
  • b. la ditta o il nome con l’aggiunta della menzione «in liquidazione concordataria»;
  • c. il liquidatore;
  • d. la cancellazione dei diritti di firma delle persone iscritte nel registro di commercio e autorizzate a rappresentare l’ente giuridico.
  • 4 Terminata la liquidazione, il liquidatore notifica la cancellazione dell’ente giuridico.

    5 L’iscrizione nel registro di commercio menziona la cancellazione e il motivo della cancellazione.

    (1) RS 281.1

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