CPM Art. 160a -

Einleitung zur Rechtsnorm CPM:



Art. 160a CPM dal 2025

Art. 160a Codice penale militare (CPM) drucken

Art. 160a Incendio colposo (1)

1 Chiunque per negligenza cagiona un incendio, se dal fatto deriva danno alla cosa altrui o pericolo per l’incolumità pubblica, è punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare. (2)

2 La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole mette per negligenza in pericolo la vita o l’integrità delle persone.

(1) Introdotto dal n. I della LF del 13 giu. 1941 (RU 57 1337; FF 1940 513). Nuovo testo giusta il n. II 1 cpv. 25 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669).
(2) Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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