Art. 160a LAgr dal 2023
Art. 160a (1) Importazione
RS 0.916.026.81I prodotti fitosanitari messi in commercio lecitamente nella sfera di applicazione territoriale dell’accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunit europea sul commercio di prodotti agricoli possono essere messi in commercio in Svizzera. Se sono messi in pericolo interessi pubblici, il Consiglio federale può limitarne o vietarne l’importazione e la messa in commercio.
(1) Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 ([RU 2007 6095]; [FF 2006 5815]).
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